Procura della Repubblica di Santa Maria C.V. - Esposto agosto 2014

Quello riportato di seguito è il testo di un esposto presentato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere qualche tempo fa.

ALL’ECC. MO  PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
      PRESSO IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

  ATTO DI ESPOSTO

I Sottoscritti, Cittadini del Comune di Mondragone, rappresentati e difesi giusta procura speciale in calce al presente atto dall’Avv. Marco Pagliaro del foro di S. Maria C.V. presso il cui studio eleggono domicilio (via Manzoni 1, Mondragone CE).

ESPONGONO QUANTO SEGUE;

Il presente atto ha quale scopo di porre all’attenzione di questo Ecc.mo Procuratore della Repubblica accadimenti che si inseriscono nell’ambito di una vicenda che è già stata posta al vaglio degli inquirenti per tematiche parzialmente differenti, affinché vengano effettuati gli opportuni accertamenti, nonché venga valutata la sussistenza di eventuali profili di penale rilevanza rispetto agli specifici fatti dedotti.

Descrizione dei fatti:

1. Genesi di un disastro annunciato

Preliminarmente, appare di cruciale importanza ai fini che qui interessano, percorrere un breve excursus delle vicende che negli anni hanno attanagliato la zona “Cantarella”, sita in Mondragone, onde fornire all’adita Procura, elementi idonei a delineare un quadro il più possibile esaustivo ai fini di una compiuta ricostruzione dei fatti che hanno generato, ad avviso degli esponenti, l’attuale condizione di grave allarme sanitario per i cittadini residenti nel Comune in cui è posta l’area in questione.
Ed invero,  la cronaca ci racconta che all’inizio dell’anno 2004 iniziavano a verificarsi, a singhiozzo, una serie di interruzioni nel servizio raccolta r.s.u, a causa della chiusura di vari centri di trasferenza dei rifiuti che aveva interessato un numero ingente di Comuni del casertano tra cui Mondragone.
In virtù del progressivo aggravamento della situazione relativa alla raccolta ed allo smaltimento degli stessi (proprio in ragione di questa  chiusura, la ditta incaricata della raccolta – il Consorzio Eco4 -, impossibilitata a “svuotare” gli automezzi colmi, non poteva procedere a nuova rimozione), il Sindaco pro tempore del comune di Mondragone,  Dott. Ugo Alfredo Conte, nell’intento di  rendere edotte le istituzioni del grave stato in cui giaceva il territorio a causa dei cumuli di rifiuti ivi presenti in maniera massiccia, poneva in essere (in particolare vedasi: telegrammi 65HB e 46/9E indirizzati al Prefetto di Caserta ed al Commissario per l’Emergenza Rifiuti del 04-05/3/2004,  note prot.n.238.2004/segrsind/I-5 del  8/3/2004  e n.241.2004/segrsind/I- del 09/03/2004 indirizzate al Prefetto di Caserta)una serie di atti formali finalizzati a comunicare i dettagli di quella situazione emergenziale agli organi preposti e per conoscere delle eventuali iniziative da adottare.
La soluzione intrapresa all’esito delle varie consultazioni veniva sancita dalla delibera di giunta comunale del 16 aprile 2004, n. 123 attraverso cui veniva individuato un sito di trasferenza (provvisorio) per i rifiuti, in una area di grande interesse archeologico (il Parco Archeologico dell’Appia Antica, su un terreno preso in fitto dal Comune).
Occorre, già da ora precisare che da oltre 10 anni (ovvero da quando il Comune di Mondragone stipulava con i proprietari del fondo il contratto di locazione) ricevono un emulamento finanziario di circa € 15.000,00 annui, per un totale di € 150.000,00.
Il sito ricade nell’ambito dell’ex S.I.N. (Sito di Interesse Nazionale per le bonifiche) “Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano” già individuato con L. 426/98 e successivamente declassato a Sito di interesse Regionale con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio reg. prot. n. 7 del 11/01/2013.

Conseguentemente, in data 20 marzo 2004 veniva emanata un’ordinanza sindacale (n.12 del 20.3.2004), con cui si ordinava l’occupazione della Cava dismessa (sita appunto in località Cantarella), per adibirla a deposito temporaneo di r.s.u. In buona sostanza, la zona individuata, veniva ad essere utilizzata dal Comune di Mondragone quale sito di stoccaggio temporaneo, in attesa che le condizioni generali riguardanti lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani trovassero uno sbocco e che si ripristinasse il normale regime di raccolta.

Ed invero, attraverso il provvedimento di cui sopra,  la  cava dismessa veniva individuata (per le p.lle 219-50-289 e 290) quale “sito di deposito temporaneo di rifiuti solidi urbani raccolti sul territorio del Comune di Mondragone predisposta ed attrezzata in modo da non permettere la penetrazione nel suolo di liquidi che potrebbero formarsi”, e si invitava in data 30/03/2004 il Capo Ripartizione III a predisporre gli atti necessari alla regolarizzazione della posizione dell’Ente relativamente alla locazione dell’area di cava, di proprietà Sigg. ri Palmieri e Gallo, per il periodo 2004-2009 (5 anni). Aconclusione del periodo di locazione, si sarebbe provveduto al ripristino dell’originale stato dei luoghi.

Giova rappresentare che in fase di esecuzione dei lavori finalizzati alla messa a punto del sito, le norme di sicurezza predisposte avevano previsto la realizzazione di una geo-membrana per difendere il terreno dal contatto con i rifiuti ed un sistema di aspirazione del percolato liquido scaturente dall’immondizia per dirigerlo verso delle cisterne. Il tutto al fine di evitare che penetrasse nel terreno, inquinandolo.

Al momento dell’apertura, tuttavia, si verificavano le prime difficoltà. L’Azienda Sanitaria Locale interessata e l’Agenzia Regionale Protezione Ambiente della Campania esprimevano parere negativo all’apertura del sito, ritenendolo inadeguato allo scopo. Ciò nonostante, l’amministrazione comunale riteneva che si potesse procedere;
Vieppiù, poiché la stagione estiva aveva intensificato il problema dello smaltimento (attesa la presenza di un gran numero di turisti in villeggiatura), essendosi triplicata la produzione di rifiuti, il Sindaco decise di adottare alcune misure emergenziali tra cui quella di reiterare l’ordinanza di utilizzo della cava Cantarella(il 13 agosto 2004), per versarvi le quantità di rifiuti eccedenti la quota assegnata ordinariamente.
Occorre rilevare a riguardo, che sin dal momento della sua apertura, la discarica  veniva interessata da un cospicuo numero di incendi, che ad oggi, hanno prodotto, tra gli altri effetti nefasti, la  lesione della membrana e buona parte dell’impianto di aspirazione. Gli sversamenti, tuttavia,  proseguivano anche dopo gli incendi.
Ed infatti, è noto che in data 04.9.2004 l’area del sito di stoccaggio di r.s.u. in oggetto, veniva sottoposta a sequestro preventivo dalla Procura della Repubblica di Santa Maria con decreto notificato il 04.9.2004  ed emesso nell’ambito del procedimento penale n.7673/04 mod. 44.
La misura cautelare veniva adottata dalla A.G. con l’intento di reprimere qualsiasi tentativo di reiterazione dell’attività di sversamenti di rifiuti in un area che, carte alla mano, era apparsa sin da subito agli occhi degli inquirenti come non idonea a raggiungere le finalità che l’Amministrazione comunale  le aveva conferito.
Ad ogni modo, occorre rilevare che a partire dal 20.8.2004 veniva (formalmente) interrotta ogni attività di sversamento nella predetta località del territorio comunale, onde procedere alla messa in sicurezza del sito al fine di prevenire danni ambientali.
Veniva a tal uopo richiesta la revoca temporanea del sequestro per dar modo all’Amministrazione di procedere alla; recinzione della sede del sito di stoccaggio (al fine di interdirne l’accesso indiscriminato); allo spandimento di un denso strato di terreno vegetale sulla superficie interessata; alla copertura dell’area con teli ignifughi ed impermeabili, che avrebbero dovuto impedire l’assorbimento delle acque meteore, per inibire la produzione di percolato.
Questa situazione è stata (negli anni) oggetto di denunce, documentate anche da fotografie scattate dai residenti della zona, prima e dopo gli incendi.

Dalla documentazione è possibile osservare come cumuli di immondizia di ogni tipologia (materiale di risulta, carcasse di auto, copertoni, elettrodomestici, materiale eternit) siano stati coperti da uno strato di terriccio e altri si trovano fuori della membrana di protezione. Resta incerto il funzionamento dell’impianto elettrico funzionale all’attivazione del sistema di aspirazione del percolato; le ispezioni e i sopralluoghi delle autorità sanitarie competenti, successive alle denunce, hanno evidenziato ancora una volta l’assoluta inidoneità del sito.
Ad ogni modo, proprio a causa dei diversi incendi che hanno interessato la “Cantarella” dal 2004 ad oggi, e nonostante le reiterate richieste di proroga del dissequestro temporaneo avanzate alla magistratura inquirente da parte dell’Amministrazione Comunale, suffragate dall’esigenza di provvedere alla messa in sicurezza del sito, l’area ad oggi  denota la fuoriuscita di fumi, cosiddette “fumarole”, dal corpo rifiuti, generate “dalla combustione interna degli stessi rifiuti alimentata dagli afflussi di ossigeno e dalle alte temperature atmosferiche e geo-ambientali che caratterizzano il luogo”(crf. Pag 3 Piano delle indagini preliminari – All. ).

Peraltro, occorre evidenziare sin da ora, che dalla relazione tecnica eseguita dalla “Geoproject”, impresa incaricata di redigere il cd. Piano  delle indagini preliminari ex art. 242 del D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. nell’area in questione e di operare la Messa in sicurezza di emergenza (documento che si allega integralmente al presente Esposto), già dal primo sopralluogo del 03/10/2013, propedeutico all’affidamento di incarico avvenuto con verbale di somma urgenza del 04/10/13,veniva accertata la presenza in loco di alcune lastre di eternit/fibrocemento in parte combuste, rifiuti ingombranti, cumuli di rifiuti combusti, oltre che un sistema di chiusura del sito assolutamente inefficace.
Dunque, la presenza (attuale) di rifiuti intrinsecamente tossici in uno alla  portata nociva (esponenzialmente ampliata) dovuta alla combustione del materiale (dolosa e non) è il primo dato oggettivo da cui muovere la narrativa dei fatti di cui gli esponenti si propongono di notiziare l’adita A.G. 
Ma sul punto, torneremo più diffusamente in seguito.

2. Lo stato dell’arte

La premessa di cui al capitolo che precede, necessaria ad un inquadramento cronologico degli avvenimenti che hanno interessato l’area in oggetto, ci introduce alla descrizione analitica dell’attuale condizione di disastro ambientale provocato da un lato, dalla cattiva gestione amministrativa dell’emergenza (2004-2009) e dall’altro, dalla inefficacie e (ad avviso degli esponenti) criminogena azione politica di recente adottata dagli attuali organi di governo del Comune di Mondragone.
Azione politica che avrebbe dovuto e potuto, invece, essere indirizzata al ripristino di una condizione di “normalità” dell’area in questione (che si ribadisce essere di notevole interesse storico-archeologico) con effetti di tutela della salute dei cittadini del Comune di Mondragone.
Ebbene, duole rappresentare che sebbene sarebbe stato necessario agire in conformità con l’art. 242 - commi 1 e 2 - del D.Lgs 152/06 e ss. mm. ed ii., e per l’effetto mettere in atto le misure necessarie di prevenzione (messa in sicurezza), tenuto conto delle risultanze espresse nel documento della società commissionata, e da cui è possibile evincere l’esistenza di un elevato livello di “concentrazioni soglia di contaminazione” (CSC), alla data odierna osserviamo una sostanziale quanto colpevole inerzia dell’Amministrazione Comunale.
Invero, è ormai notorio che la loc. Cantarella è inserita nel Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati (CSPC) con codice identificativo 1052A028 quale cava.
Tale dato conoscitivo discerne dalla nota trasmessa dalla Giunta Regionale della Campania (Area Generale di Coordinamento Ecologia) al Comune di Mondragone in data 11.07.2013 (in allegato).

Di qui la descrizione delle condotte omissive di cui si è resa autrice l’attuale amministrazione in carica.
Con deliberazione n.129 del 27.05.13 (BURC n. 30 del 05.06.2013) la Regione Campania adottava il “Piano Regionale di Bonifica”.
Questo documento, come sappiamo, costituisce lo strumento di programmazione e pianificazione previsto dalla normativa vigente, attraverso cui la Regione, coerentemente con le normative nazionali e nelle more della definizione dei criteri di priorità da parte di ISPRA (ex APAT), provvede ad individuare i siti da bonificare presenti sul proprio territorio, a definire un ordine di priorità degli interventi sulla base di una valutazione comparata del rischio ed a stimare gli oneri finanziari necessari per le attività di bonifica.
A tal fine l’atto prevede, altresì, un Anagrafe dei siti contaminati o a rischio contaminazione.
Orbene, è di cruciale importanza precisare che nonostante fosse stato formalmente richiesta, in fase di consultazione, al Comune di Mondragone, la trasmissione delle analisi effettuate sul sito in oggetto, ad oggi l’Ente non ha prodotto alcuna documentazione attestante il superamento delle CSC e/o delle CSR e che inspiegabilmente la zona Cantarelle, dopo tutte le analisi che ne hanno confermato la natura di sito gravemente inquinanto, non è stata inserita nel Piano Regionale di Bonifica.!
Cosi come non si conoscono i termini dei rilievi dell’ARPAC effettuati in data 06.05.13, il rispetto delle relative prescrizioni  impartite al Comune di Mondragone in merito alla; rimozione dei rifiuti abbandonati per tipologia di appartenenza; messa in sicurezza delle lastre onduline in fibrocemento nelle more della caratterizzazione analitica e successiva rimozione; chiusura dell’accesso al sito. (cfr. nota in allegato).
Adempimenti, questi, tutti finalizzati ad introdurre il sito in oggetto, nell’ambito del P.R.B. e che se eseguiti, avrebbero consentito una concreta possibilità (anche e soprattutto in termini di spesa) di ripristino dell’area (con conseguente beneficio per la salute della collettività). 
Copiose, sono state le richieste di accesso agli atti, tese ad ottenere una trasparenza in merito alla attività svolta dall’amministrazione (vedasi note del 14.01.14, 11.11.13,19.07.13 a firma del segretario del P.S.I. – Sez. Mondragone- Antonio Taglialatela) all’indomani dell’approvazione del Piano Regionale. Ad oggi, nella maggior parte dei casi, le stesse risultano inevase (in spregio, peraltro, alle norme sulla trasparenza dell’azione amministrativa in ambito di tutela dell’ambiente e della salute).
Resta il dato, che in questa sede si denuncia (cfr anche – in allegato - “Osservazioni al Piano delle indagini preliminari ex art. 242 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. trasmesse in data 14.01.14, al Comune di Mondragone da parte del segretario cittadino del P.S.I. Taglialatela) dello stato di totale abbandono dell’area, che non è stata messa in sicurezza e che risulta essere attualmente accessibile a tutti poiché non adeguatamente isolata e recintata.
Cosi come non può sottacersi la persistenza nel sito  di cumuli di rifiuti tossici i cui effetti nefasti vanno ad acuirsi costantemente a causa delle combustioni interne di cui sopra(cd. fumarole)e l’assensa di un impianto di emungimento del percolato.

3. Le responsabilità di un danno irreversibile

L’immobilismo tenuto dall’amministrazione di Mondragone, pur in presenza di dati (acclarati) di particolare allarme conosciuti agli organi di governo del Comune litoraneo, l’assenza di  attività di prevenzione e di precauzione (oltre che di ripristino delle condizioni di igiene e sicurezza minime) in relazione all’area della Cantarella, in uno alla colpevole omissione dell’inserimento del sito all’interno del P.R.B., costituiscono tutti elementi riconducibili nell’alveo di fattispecie incriminatrici tipiche.
Preliminarmente è doveroso ricordare, a livello di fonti normative, che il nostro ordinamento positivo ha recepito all’interno del T.U. Ambiente, i quattro principi di derivazione comunitaria nella loro globalità (sviluppo sostenibile, chi inquina paga, prevenzione e precauzione) cosi come previsti dal Trattato istitutivo della Comunità Europea, nella parte XIX “Ambiente”, ove, all’art. 174, si legge: “La politica della Comunità in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi: salvaguardia, tutela e miglioramento delle qualità dell’ambiente; protezione della salute umana”.
Nel 2008, sono stati introdotti, infatti,  dal d. lgs. 16 gennaio, n. 4, cinque nuovi articoli (da 3-bis a 3-sexies). L’art. 3- bis sancisce che essi costituiscono “i principi generali in tema di tutela dell’ambiente” rendendoli validi ben oltre l’ambito della norma speciale. Essi diventano tramite la formulazione di questo articolo principi dell’intero ordinamento nazionale.
La legislazione penale in materia ambientale si contraddistingue oggigiorno, in Italia come in molti altri Paesi d’Europa, per essere costituita da disposizioni che rientrano nel modello cosiddetto sanzionatorio puro. Si tratta di norme, cioè, per lo più aggregate a complessi amministrativi di disciplina, e gli illeciti da esse previsti si incentrano sull’inosservanza di disposizioni di fonte o natura amministrativa. Questo modello nasce dalla accessorietà del diritto penale al diritto amministrativo, vale a dire dal fatto che le condotte sanzionate non sono individuate in virtù di concreti danni al bene ambiente, ma in virtù della mancata osservanza di prescrizioni dettate dalla Pubblica Amministrazione, ponendo così in essere reati di pericolo astratto o presunto.
E’ pur vero che ad oggi, dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere necessaria una rivisitazione dell’interna materia dei reati ambientali attesa la complessa applicazione del cd. disastro innominato e della punibilità di condotte omissive che cagionano, come nel caso che ci occupa, un grave danno al bene salute.
Fatte queste doverose premesse e considerate le lacune ordinamentali in uno l’esigenza di porre un più efficace coordinamento delle norme sanzionatorie a livello di tutela ambientale per fatti commessi da persone giuridiche, appare senz’altro applicabile all’Ente Comunale Mondragonese la fattispecie dei cui all’art. 192 Cod. Amb.
La disposizione, sanziona espressamente  l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo e l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. Infatti, è stabilito al comma 4 che“qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3 sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni”.
In quest’ottica, salve le prerogative di Codesta Ecc.ma Autorità di rinvenire dai fatti narrati ulteriori e maggiormente precise ipotesi delittuose a carico dei soggetti attualmente titolari dei poteri di controllo e vigilanza del sito Cantarella, è fuor di dubbio che la mancata esecuzione degli adempimenti prodromici all’inserimento del sito all’interno del P.R.G. di cui sopra, possa e debba costituire un ipotesi di condotta gravemente omissiva sul piano della salvaguardia della tutela dell’ambiente e della salute pubblica dei cittadini Mondragonesi.
Ad oggi, lo stato di colpevole abbandono dell’area da parte dell’ Ente Comunale, frutto di una inerzia pacificamente (ad avviso degli esponenti) considerabile quale degna di sanzione penale da parte dello Stato, rischia di intossicare ulteriormente le coltivazioni, i prodotti agroalimentari e per l’effetto determinare un aggravamento di un disastro ambientale già da tempo denunciato.

Tutto ciò premesso, il sottoscritti esponenti;

CHIEDONO

che l’intestata Procura della Repubblica di Santa Maria C.V. Voglia accertare e valutare se nei fatti,  atti e comportamenti sopra riportati siano rinvenibili fattispecie penalmente rilevanti procedendo, in caso affermativo, nei confronti dei soggetti responsabili. Con espressa riserva di costituirsi parte civile nell’eventuale successivo procedimento penale.
Chiedono di essere escusse in qualità di persone informate sui fatti nelle modalità di cui all’art. 351 c.p.p. poiché in grado di riferire circostanze utili alle indagini.
Chiedono, altresì, ai sensi dell’art. 406, comma 3 c.p.p., di essere informati dell’eventuale richiesta di proroga delle indagini preliminari, nonché, ai sensi dell’art. 408, comma 2 c.p.p., circa l’eventuale  richiesta di archiviazione.

Chiedono infine, ai sensi dell’art. 335 c.p.p., che le vengano comunicate le iscrizioni previste dai primi due commi del medesimo articolo.

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